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Cassazione, sentenza 22 giugno 2021, n.17810, sez. II civile

CONTRATTO PRELIMINARE - Di permuta immobiliare - Assegno versato in sostituzione di un immobile - Mancanza di forma scritta dell’accordo - Datio in solutum - Configurabilità - Esclusione - Incasso dell’assegno Irrilevanza.

Inquadrata correttamente la datio in solutum come un contratto a titolo oneroso solutorio–liberatorio che estingue l’obbligazione in modo satisfattivo, la disciplina da applicarsi allo stesso è quella generale del contratto, e ciò comporta che debba essere rispettata anche la forma che attiene alla natura della prestazione oggetto di dazione. 

(Pertanto, nel caso di specie, l’esistenza della controversa pattuizione (parzialmente) modificativa del precedente contratto concluso tra le parti in giudizio necessitava ai sensi dell’art. 1350 (n. 1) c.c. – della forma scritta ad substatiam, siccome avente ad oggetto un trasferimento immobiliare. In difetto di tale indispensabile requisito, non si può ricondurre ad una valida datio in solutum la modalità del pagamento con assegno in sostituzione del trasferimento di un appartamento).


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