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Cassazione, ordinanza 23 giugno 2021, n. 17904, sez. V

Imposta di registro - contratto preliminare negoziazione di quote

Gli atti di negoziazione o compravendita di azioni o quote di partecipazione in società sono soggetti a registrazione in termine fisso con assolvimento dell'imposta in misura fissa di Euro 168,00 (attualmente pari a Euro 200,00), se redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Parte I, art. 11), ovvero soggetti a registrazione in caso d'uso, sempre pagando l'imposta di registro nella misura fissa di Euro 168,00, se redatti nella forma della scrittura privata non autenticata (D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte II, art. 2). Infatti, sotto il profilo dell'imposta di registro, la negoziazione o compravendita di azioni o quote di partecipazione in società o enti, se effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata deve essere registrata in termine fisso e sconta l'imposta di registro nella misura fissa ai sensi del

D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 11; se effettuata mediante scrittura privata non autenticata deve essere registrata solo in caso d'uso ed è soggetta all'imposta di registro nella misura fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Parte Seconda, art. 2. L’art. 11, è norma speciale espressamente riferita agli atti di negoziazione di quote di partecipazioni in società, con la conseguenza che, con riferimento al preliminare di cessione di partecipazioni societarie, non può trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 10, trattandosi di disposizione generale riferibile ai contratti preliminari in genere.

 


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