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Cassazione, ordinanza 9 aprile 2021, n. 9400, sez. V

Imposta di registro - Atti dell’autorità giudiziaria - criteri di tassazione - verbale di conciliazione - atto negoziale

 

Non tutti i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio. Si può, infatti, affermare che in materia di imposta di registro, gli atti dell'Autorità Giudiziaria possono essere suddivisi prioritariamente in: a) atti esenti da registrazione, vale a dire quelli individuati, principalmente, nell'art. 2, della Tabella - Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione; b) atti "soggetti" a registrazione, vale a dire quelli delineati nell'art. 37, t.u.r. (la cui tassazione è poi da effettuare in base al disposto dell'art. 8, Tabella Parte Prima). La regola generale che governa la distribuzione degli atti tra questi due insiemi è recata dal predetto art. 2, secondo il quale sono esenti da registrazione gli "atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'Autorità giudiziaria in sede civile (..)". Consegue, dunque, che nell'area dell'esenzione da registrazione rientrano, ad esempio gli atti processuali con i quali ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c.,viene dichiarata l'estinzione del processo e ciò in quanto la tassazione degli atti dell'Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (cfr. risoluzione n. 263 del 21.9.2007, dell'Agenzia delle entrate). Il verbale di conciliazione giudiziale non rientra fra gli atti dell'autorità giudiziaria tassabili ai sensi dell'art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, perché non costituisce un provvedimento del Giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi. Anche se redatto alla presenza e con la partecipazione del Giudice, il verbale di conciliazione continua quindi a rappresentare un'ordinaria manifestazione di autonomia negoziale (Cass. n. 5480 del 2008), la cui sottoposizione a tassazione dipende dall'effettivo contenuto di volta in volta assunto e non da valutazioni di tipo aprioristico ed astratto. Nonostante la sua peculiare collocazione, finalità ed efficacia, il verbale di conciliazione non assurge ad un ruolo tale da sovrapporsi ed assorbire qualsiasi antecedente, ma rimane un atto destinato a scontare l'imposta in base ai principi generali della materia.

 


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