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Cassazione, ordinanza 25 marzo 2021, n. 8610, sez. VI – 5

Imposta di registro - prezzo valore - opzione – divisione giudiziale.

La pronuncia di parziale incostituzionalità della L. 266 del 2005 art. 1, comma 497, impone una rivisitazione dei principi che non ammettono atti integrativi successivi al trasferimento immobiliare, nelle ipotesi in cui il contribuente non abbia potuto effettuare la dichiarazione al notaio rogante come nel caso di trasferimenti immobiliari coattivi. La svalutazione della necessaria contestualità tra dichiarazione del “prezzo- valore” e perfezionamento dell’atto dispositivo è proprio uno degli evidenti corollari dipendenti dalla soluzione adottata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 6/2014. L’opzione per il prezzo valore nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene all’esito di un giudizio divisionale deve però essere esercitata prima che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato atti del procedimento di accertamento sul valore dei beni oggetto di negoziazione immobiliare.


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