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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 26 gennaio 2021, n. 1610, sez. II civile

Cortile condominiale - Cessione di un immobile - Esclusione di parte del cortile - Ammissibilità - Condizioni - Condominialità solo funzionale - Necessità.

La clausola, contenuta nel contratto di vendita di un'unità immobiliare di un condominio, con la quale viene esclusa dal trasferimento la proprietà di alcune delle parti comuni è nulla poiché, mediante la stessa, s'intende attuare la rinuncia di un condomino alle predette parti che è, invece, vietata dal capoverso dell'art. 1118 c.c. Difatti, esiste l'interesse del condominio di godere del cortile come bene comune con tutte le facoltà inerenti e a non lasciare, per una percentuale del 50%, tali beni al venditore del secondo piano del fabbricato ed estraneo al condominio residenziale.


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