Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 22 dicembre 2020, n. 29248, sez. II civile

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - Domanda giudiziale - Trascrizione - Rinnovazione - Solo nei confronti del proprietario attuale - Passaggi intermedi dell’immobile - Irrilevanza - Motivi.

La previsione di cui all'art. 2668-bis, u.c., c.c., che prevede che, se al tempo della rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa, deve essere interpretata nel senso che la trascrizione rinnovata deve essere eseguita nei confronti dell'attuale titolare del bene, essendo superflua nei confronti degli eredi o degli aventi causa che nelle more abbiano già alienato i beni interessati dalla formalità, purché emerga, anche dal contenuto della nota di trascrizione, la volontà di procedere in tal modo alla rinnovazione dell'originaria trascrizione.


Modulo Ricerca Generica per Argomento