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Cassazione, ordinanza 2 luglio 2020, n. 13531, sez. V

Imposta di registro – agevolazione c.d. prima casa - inidoneità abitativa “soggettiva”

Ai fini della fruizione delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, l’idoneità dell’alloggio posseduto nello stesso Comune ove è situato l’immobile da acquistare con il beneficio deve essere valutata dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative proprie e del suo nucleo familiare (nel caso di specie l’immobile già posseduto nel comune era di piccole dimensioni ed era stato adibito a studio professionale).


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