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Tribunale di Palmi, ordinanza 25 giugno 2020, sez. civile

SUCCESSIONI - ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ - MODI - TACITA - Comportamento complessivo del chiamato all’eredità - Valutazione - Necessità - Denuncia di successione e voltura catastale - Accettazione tacita - Configurabilità Limiti.
 

L’accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare: ne consegue che l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all’eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, di per sé sola idonea a comprovare l’accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intende accettare l’eredità assume l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal defunto a se stesso.


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