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Cassazione, sentenza 24 giugno 2020, n. 12476, sez. Unite civili

PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO - Domanda di revocatoria - Ammissibilità - Limiti.
 

Il fallimento del terzo acquirente, prevenuto all'azione costitutiva, rende l'azione suddetta inammissibile perché non è consentito incidere sul patrimonio del menzionato fallimento recuperando il bene alla sola garanzia patrimoniale del creditore dell'alienante, non essendo  possibile sottrarre quel bene all'asse fallimentare cristallizzato al momento della dichiarazione di fallimento; ma, così come accade quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente (per essere stato da questi alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria), ai creditori dell'alienante deve essere riconosciuto il diritto nei confronti dell'acquirente all'esercizio dell'azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale e, quindi, in caso di fallimento dell'acquirente, il diritto di insinuarsi al passivo per il controvalore del bene oggetto dell'atto di disposizione posto in essere a danno delle loro ragioni.


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