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Tribunale di Catania, sentenza 6 maggio 2020, n. 1473, sez. III

DIRITTI REALI COMUNIONE - Comunione ereditaria - Scioglimento - Divisione - Immobile - Attribuzione dell’intero - Condividenti - Richiesta congiunta - Quota - Somma - Condividente antagonista - Superamento della relativa quota Sussiste.
 

Nello scioglimento della comunione ereditaria, in ipotesi di immobili non divisibili, deve privilegiarsi la richiesta di attribuzione del titolare della quota maggiore ovvero, come nel caso in esame, dei condividenti che abbiano fatto richiesta congiunta di attribuzione nelle loro porzioni e le cui quote, sommate tra loro, superino la quota maggiore del condividente antagonista.


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