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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 12 febbraio 2020, n. 3458, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Notai - Sanzione pecuniaria - Inflitta in sostituzione della sospensione - Applicabilità dell’articolo 147 della legge professionale - Esclusione - Sanzione inflitta in base all’articolo 144 - Legittimità.
 

Si condividono le conclusioni reiteratamente raggiunte da questa Corte, anche a sezioni unite, quanto alla non riconducibilità della responsabilità disciplinare nell'ambito della materia penale e, per quanto in questa sede più direttamente rileva, alla natura amministrativa delle commissioni regionali di disciplina.

Il trattamento sanzionatorio è insensibile alla eventuale "lievità" in concreto del fatto costituente illecito disciplinare, essendo la sanzione prevista dalla legge in modo inderogabile, sulla base di una presunzione iuris et de iure di gravità del fatto. In altre parole, in presenza della recidiva reiterata infra-decennale richiamata dall'art. 147, comma 2, della Legge citata, va sempre applicata la sanzione della destituzione, non potendosi, pur quando ricorrano circostanze attenuanti, addivenirsi alla sostituzione della sanzione della destituzione con quella della sospensione"

La specialità dell'art. 147 L. not. non è assoluta, ma riguarda il caso della destituzione. L'art. 147 cit., invece, non contiene alcuna norma speciale, rispetto all'art. 144, rispetto al modo nel quale operano le attenuanti generiche rispetto alla sospensione o alla censura. Ne discende che l'unica norma applicabile non può che essere l'art. 144.


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