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Cassazione, ordinanza 19 dicembre 2019, n. 34025, sez. II civile

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A MISURA - A corpo - Criteri distintivi - Individuazione - Apprezzamento in concreto della natura del contratto da parte del giudice di merito - Incensurabilità.
 

Il criterio fondamentale di distinzione tra vendita a misura e vendita a corpo sta in ciò, che nella prima la determinazione dei confini della cosa venduta è effettuata attraverso la misurazione, mentre la seconda è caratterizzata dalla determinazione e delimitazione del bene in modo che esso resti identificato indipendentemente dalla misura. Il relativo apprezzamento, implicando valutazione della volontà contrattuale, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.


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