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* Cassazione, ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33741, sezione VI- 5 civile

Imposta di registro Beneficio concernente i trasferimenti di fabbricati esenti da IVA effettuati nei confronti di imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili – Risoluzione per inadempimento nel termine triennale Non equivale a trasferimento.
 

Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali previste dall’art.1, comma 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.131 del 1986, la risoluzione del contratto per inadempimento entro il triennio dalla stipula della compravendita immobiliare per cui è stato conosciuto il beneficio, non è assimilabile all’effettivo ritrasferimento dell’immobile.


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