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Cassazione, sentenza 6 novembre 2019, n. 28489, sez. II civile

Massima in claris non fit interpretatio - Contraria alla volontà delle parti contraenti - Non trova applicabilità.
 

La chiarezza che rileva per l'applicazione della massima in claris non fit interpretatio non è la chiarezza lessicale presa isolatamente, ma è la chiarezza dell'intero materiale ermeneutico, sicché detta massima non trova applicazione qualora il testo negoziale, pur chiaro in sé, non sia tuttavia coerente con ulteriori indici esterni, rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.

Nel contratto di compravendita immobiliare con frazionamento quale elemento di precisazione dell’oggetto, tale frazionamento costituisce l’elemento primario per l’esatta identificazione del bene oggetto di trasferimento. La delimitazione dello stesso è questione che riguarda l’accertamento della comune volontà delle parti.


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