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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 2 luglio 2019, n. 17713, sez. II civile

COMPRAVENDITA - Identificazione del rappresentato - Procura rilasciata all'estero.
 

La procura rilasciata all'estero e ricevuta da notaio straniero deve essere tradotta in italiano e legalizzata o, nel caso di adesione alla Convenzione dell'Aja, munita di apostille, salvo contrari accordi internazionali. Il notaio dovrà dunque, in presenza di una procura proveniente dall'estero, verificare che sia un atto valido secondo i criteri di rinvio dettati dal diritto internazionale privato italiano (art. 60 l. n. 218/95); che sia un atto proveniente da un'autorità competente di uno Stato straniero; che sia munita di legalizzazione o apostille; che sia munita di traduzione fatta anche dallo stesso notaio o da un interprete; che contenga i requisiti minimi di sicurezza giuridica e di accertamento dell'identità del sottoscrittore richiesti per la circolazione in Italia del negozio principale. Con particolare riferimento a quest'ultimo controllo, l'autenticazione della firma avvenuta tramite apostille non esime il pubblico ufficiale estero alla corretta identificazione del soggetto che conferisce la procura. Il diritto straniero non deve può porsi in contrasto con alcuni istituti fondamentali dell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrivente.


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