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Cassazione, sentenza 5 marzo 2010, n. 5424, sez. II civile

Famiglia – Matrimonio – Rapporti patrimoniali tra coniugi – Comunione legale – Oggetto - Acquisti - Disciplina della comunione legale - Acquisti - Finalità di protezione dei coniugi - Contenuto - Acquisti di sospetta provenienza illecita - Confisca da parte del giudice penale ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 - Regime della comunione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Prova contraria - Ammissibilità - Limiti.



La disciplina della comunione legale tra coniugi è animata dall'intento di tutelare la famiglia attraverso una specifica protezione della posizione dei coniugi che si manifesta, a norma dell'art. 177, primo comma, lettera a), cod. civ., nel regime dell'attribuzione comune degli acquisti compiuti durante il matrimonio. Tale finalità di protezione è del tutto assente nell'ipotesi in cui i beni acquistati - astrattamente riconducibili al regime della comunione legale - abbiano una provenienza illecita; pertanto, ove il giudice penale abbia sottoposto a confisca, ai sensi dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, beni di persona sottoposta a procedimento di prevenzione per sospetta appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, il coniuge non può invocare la disciplina della comunione legale per sottrarre determinati beni alla predetta misura, salvo che dimostri di aver contribuito all'acquisto con proprie disponibilità frutto di attività lecite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 177, 178, 179, 2727 e 2729; Legge 31/05/1965 n. 575 art. 2-ter.

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