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Cassazione, sentenza 30 marzo 2012, n. 5160, sez. II civile ​

 Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Domanda ex art. 2932 cod. civ. - Condizioni - Negozio unilaterale o altro atto o fatto costitutivo "ex lege" dell'obbligo di contrarre - Configurabilità dell'esecuzione specifica - Sussistenza - Fattispecie.

Il rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ., al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere "ex lege".

(Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva negato l'esperibilità dell'azione ex art. 2932 cod. civ. fondata su una delibera consortile di assegnazione di un capannone artigianale, ritenendola mancante dei requisiti minimi occorrenti per essere intesa come proposta negoziale completa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 6792 del 1987, N. 6206 del 1997, N. 7157 del 2004 

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